Manutenzione ordinaria di un ascensore, ogni quanto bisogna svolgerla

By | 13 Febbraio , 2022
ascensore

Spesso e volentieri si sente parlare di quanto sia importante svolgere la manutenzione di un impianto di ascensione all’interno di un condominio o anche di una casa. Ebbene, posto che stiamo parlando di un’operazione che deve essere portata a termine in maniera costante e frequente, è fondamentale seguire quanto viene previsto dalla legge a tale riguardo.

Una cadenza biennale

In base a quanto è previsto dalla legge in materia, la manutenzione ordinaria non solo degli ascensori, ma anche dei montacarichi deve essere portata a termine con una cadenza biennale. È fondamentale che tale operazione venga svolta solo ed esclusivamente da parte di un ente qualificato e dotato di adeguata certificazione, come ad esempio Eninter CH, leader in questo settore, nonché manutentore multimarca, da diversi anni. Il nome dell’azienda che si occupa della manutenzione, infatti, dovrà essere proprio riportato all’interno della targa che dovrà essere installata nella cabina dell’ascensore.

Dopo che l’ascensore è stato installato e attivato, entrando in funzione in modo affidabile e sicuro, in ogni tipologia di edificio, compresi quelli pubblici ovviamente, proviamo a dare uno sguardo alla normativa ascensori e a quali siano gli aspetti da tenere in considerazione per poter conservare in esercizio l’impianto stesso.

Chi ha la proprietà dell’impianto di ascensione, infatti, ha sulle sue spalle un obbligo ben preciso, ovvero quello di trasmettere l’incarico di svolgere la manutenzione, quella ordinaria e periodica che va svolta ogni due anni, ad una ditta specializzata. Di conseguenza, come si può facilmente intuire, non si può incaricare di svolgere tale compito un’impresa qualsiasi, ma serve una ditta che ha ricevuto adeguata specializzazione e certificazione.

È importante anche mettere in evidenza un altro aspetto che si dovrà tenere in considerazione. Ovvero, qualora per i più svariati motivi la ditta in questione dovesse essere sostituita da un’altra impresa specializzata, ecco che il proprietario dell’ascensore, o in caso di condominio l’amministratore, dovranno per forze di cose trasmettere adeguata comunicazione al Comune che ha la competenza, mediante uno specifico modello a questo scopo deputato.

Messa in esercizio e responsabilità

La manutenzione ordinaria degli ascensori, ma anche dei montacarichi, quindi, si può definire in tutto e per tutto obbligatoria. Non dobbiamo dimenticare come proprio le norme di legge stabiliscono dei requisiti ben precisi da rispettare per quanto riguarda sia gli ascensori che i montacarichi in riferimento alla messa in esercizio.

Infatti, a tale scopo dovrà essere trasmessa adeguata comunicazione al Comune, a cui spetterà poi conferire l’autorizzazione per quanto riguarda la messa in esercizio. Non è l’unica autorizzazione che risulta essere necessaria, dal momento che ci vuole anche l’ok da parte della Asl per quanto riguarda lo svolgimento di tutti quei controlli periodici che si riferiscono all’aspetto della sicurezza.

Tutte le aziende che si prodigano per l’installazione degli ascensori non sono poi in maniera diretta responsabili anche di svolgere le varie attività che si riferiscono alla manutenzione ordinaria e periodica. Ecco spiegato il motivo per cui il proprietario dell’impianto oppure l’amministratore di condominio hanno in capo l’obbligato di affidare l’esecuzione di tali opere ad una ditta specializzata.

Come si può facilmente intuire, quindi, sia l’amministratore di condominio che il proprietario dell’ascensore o del montacarichi dovranno rispondere in prima persona nel caso in cui le attività di manutenzione ordinaria e periodica non dovesse essere svolta.

Certo, è chiaro che la soluzione più logica e anche meno impegnativa è quella di affidare lo svolgimento di tutte le varie attività di manutenzione direttamente alla ditta che si occupa dell’installazione e della messa in esercizio dell’impianto. Nel caso in cui tale decisione non dovesse esserci, la responsabilità è in capo solo ed esclusivamente al proprietario piuttosto che a colui che è stato nominato come amministratore di condominio.